Studio per accertamenti diagnostici e trattamenti riabilitativi per sintomi audiovestibolari su adulti e bambini Sito personale del Dott.Gabriele Piredda Audiometrista TESSERA AITA N° 303
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DECRETO LEGGE 14 SETTEMBRE 1994, n. 667

 

CODICE DEONTOLOGICO DELL’AUDIOMETRISTA

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO LEGGE 14 SETTEMBRE 1994, n. 667


Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico audiometrista.


IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

ritenuto di individuare la figura del tecnico audiometrista;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la nota in data 13 settembre 1994 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. E' individuata la figura professionale del tecnico audiometrista con il seguente profilo: il tecnico audiometrista è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nella prevenzione, valutazione e riabilitazione delle patologie del sistema uditivo e vestibolare, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze diagnostico-terapeutiche del medico.

2. L'attività dell'audiometrista è volta all'esecuzione di tutte le prove non invasive, psico-acustiche ed
elettrofisiologiche di valutazione e di misura del sistema uditivo e vestibolare ed alla riabilitazione dell'handicap conseguente a patologia dell'apparato uditivo e vestibolare.

3. Il tecnico audiometrista :  

  1. opera, su prescrizione del medico, mediante atti professionali che implicano la piena    responsabilità e la conseguente autonomia;

  2. collabora con altre figure professionali ai programmi di prevenzione e di riabilitazione delle sordità utilizzando tecniche e metodologie strumentali e protesiche.

4. Il tecnico audiometrista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Art. 2.

1. Il diploma universitario di tecnico audiometrista, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

Art. 3.

1. Con decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Roma, 14 settembre 1994.

Il Ministro: Costa
Visto, il Guardasigilli: Biondi
Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 310

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 6, comma 3, del D. Legs.. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dal D. Lgs.. 7 dicembre 1993, n. 517, è il seguente: "A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture dei Servizio sanitario nazionale e istituzioni private
accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individuata con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità".

- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n.400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali e interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella gazzetta Ufficiale.

Nota all'art. 2

- Per il testo del comma 3 dell'art. 6 del D. Lgs.. n. 502/1992 si veda in nota alle premesse.

 


* n. 400/1988 "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

 


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CODICE DEONTOLOGICO DELL’AUDIOMETRISTA

 

Approvato dall' Associazione Italiana Tecnici Audiometristi

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizione

Il presente Codice Deontologico comprende regole e principi di comportamento professionale dell'Audiometrista, in ogni ambito e stato giuridico in cui questi operi, allo scopo di garantire l'erogazione di un servizio ad un ottimale livello qualitativo a favore del cittadino, nonché di tutelarlo nei confronti di abusi e di carenze professionali.

Art. 2 -

Gli Audiometristi, siano essi liberi professionisti o dipendenti di Enti pubblici o privati, sono tenuti alla conoscenza e all'osservanza del presente Codice Deontologico, la cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare.

TITOLO II

COMPITI E DOVERI DELL'AUDIOMETRISTA

Art. 3 - Obiettivi

Le finalità dell’ Audiometrista sono mirate al perseguimento della salute, della prevenzione, della diagnosi, della cura e della riabilitazione della persona e della collettività, nel rispetto delle competenze del proprio profilo professionale.

Art. 4 - Oggetto

  1. L'intervento dell'Audiometrista è rivolto alla persona che ne avanza la richiesta in modo autonomo o per tramite di chi ne tutela legalmente i diritti, senza discriminazioni di età, sesso, di condizione socio-economica, di nazionalità, di razza, di religione, di ideologia.

  2. L'intervento dell'Audiometrista può essere rivolto, oltre che alla persona, anche agli Enti o alle Istituzioni che ne richiedano la consulenza.

Art. 5 - Aggiornamento professionale

L'Audiometrista ha l'obbligo dell'aggiornamento e formazione professionale permanente al fine di mantenere la propria competenza professionale a livelli ottimali mediante idoneo aggiornamento nel campo della ricerca scientifica audiologica ed interdisciplinare, nonché professionale in risposta alle esigenze sociali.

Art. 6 - Ambiti professionali

Gli ambiti professionali dell'Audiometrista sono espletati secondo le competenze previste dal Profilo Professionale (D.M. n. 667 14 settembre 1994) e nella e nella ricerca scientifica.

Art. 7 - Atti Professionali

L'esercizio della professione si realizza secondo un rapporto di dipendenza, in ambito pubblico o privato, oppure di tipo libero-professionale. La presa in carico del paziente avviene, in piena autonomia, in base alle competenze dell'Audiometrista, in conformità agli Atti Professionali peculiari dell'Audiometrista.

TITOLO III

RAPPORTI PROFESSIONALI

Art. 8 Abilitazione all'esercizio della professione

L'Audiometrista esercita l'attività professionale dopo il conseguimento del titolo di studio universitario, abilitante all'esercizio della professione.

Art. 9 - Segreto professionale

L'Audiometrista deve rispettare e mantenere il segreto e la riservatezza in merito ad ogni notizia riguardante le persone a cui il trattamento è rivolto. La deroga alla trasmissione di tali notizie è limitato alla comunicazione indispensabile a soggetti coinvolti professionalmente ed a loro volta tenuti all'obbligo del segreto professionale e alla presentazione di lavori scientifici, senza che sia possibile l'identificazione del paziente a cui si riferiscono.

Art. 10 - Consenso informato

L'Audiometrista non può espletare alcun atto professionale senza un esplicito consenso del paziente o dei suoi legali rappresentanti. Tale consenso deve essere conseguente ad una dettagliata informazione sull'atto professionale in oggetto. Informazione adeguata alle capacità di comprensione del paziente, accompagnata ad ogni elemento utile a determinare la consapevolezza del trattamento da effettuare. Allorché si tratta di minore, il consenso deve essere espresso dal rappresentante legale. La forma scritta è indicata nei casi di maggiore complessità, deve comprendere un'adeguata informazione con un rispetto dei tempi necessari al paziente per comprendere gli elementi che formano oggetto del consenso. L'Audiometrista deve accertarsi della persistenza del consenso durante lo svolgimento del trattamento ed attivare ogni supplemento d'informazione, se richiesto dal paziente, ponendo attenzione a non condurre alcun trattamento in difetto di adesione al proseguimento del trattamento o in presenza di esplicito rifiuto.

Art. 11 - Rapporti con il paziente

  1. L'Audiometrista deve impostare il rapporto con il paziente su una base di reciproca fiducia e rispetto;

  2. il paziente ha diritto di conoscere l'entità dell'eventuale onere economico a suo carico e le sedi in cui esso sarà condotto;

  3. l'onorario previsto per le prestazioni dell’ Audiometrista che si svolgono in regime libero-professionale deve essere adeguato all'impegno professionale; l’ Audiometrista può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera, purché tale comportamento non costituisca un illecito;

  4. l'Audiometrista è tenuto a prestare il miglior trattamento possibile alla persona, nell'ambito della propria competenza professionale, e se necessario collaborare anche ad eventuali consulti di verifica del trattamento svolto con altri professionisti;

  5. l'Audiometrista deve limitare o interrompere la prestazione o il trattamento qualora non risulti sussistere il consenso della persona in cura o l'efficacia terapeutica; dovrà, in tale caso, rivalutare le linee di condotta e riottenere il consenso dal paziente.

Art. 12 - Rapporti con l'Associazione professionale

  1. L’ Audiometrista, iscritto all’Associazione, è tenuto a prestare la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con l'Associazione stessa.

  2. Il socio che cambia residenza o cessa la professione e tenuto a comunicarlo tempestivamente all'Associazione Professionale.

  3. L'Audiometrista è tenuto a riferire all'Associazione le ipotesi di esercizio abusivo della professione di cui venga a conoscenza

  4. l'Audiometrista ha obbligo di riferire all'Associazione ogni grave inosservanza dei principi etici rappresentati nel presente Codice di Deontologia da parte di colleghi di cui possa venire a conoscenza.

Art. 13 -Rapporti con i colleghi

  1. Il rapporto tra colleghi deve ispirarsi ai principi di reciproco rispetto e della considerazione della rispettiva attività professionale, il contrasto di opinioni non deve violare i principi di civile dibattito;

  2. l'Audiometrista non deve con giudizi o atteggiamenti personali censurare o screditare un collega;

  3. se un paziente esprime la propria intenzione di cambiare Audiometrista, il titolare del trattamento in atto dovrà agevolare il passaggio delle informazioni utili al nuovo professionista, salvo parere contrario del paziente stesso, astenendosi da atteggiamenti di rivalsa o di non collaborazione.

Art. 14 - Rapporti con altri professionisti

I rapporti con altri professionisti sono impostati sul rispetto reciproco, sulla correttezza di comportamento professionale, in ogni caso nel rispetto del diritto del paziente alla discrezione e al segreto.

Art. 15 - Rapporti con altre istituzioni

  1. I contatti professionali tra l'Audiometrista ed altri Servizi o Enti pubblici o privati sono regolati dai rispettivi contratti e regolamenti e nel rispetto delle norme di leggi vigenti;

  2. l’ Audiometrista è e resta comunque responsabile dei propri atti e non deve subire condizionamenti nella sua autonomia professionale;

  3. l’Audiometrista può non accettare limiti di tempo e di modo nei propri atti professionali nel caso lo reputi negativo ai fini dell’efficacia della prestazione;

  4. Non può accettare remunerazioni in contrasto con le vigenti norme legislative

  5. Ogni forma di comparaggio è vietata.

Art. 16 - Rapporti con il pubblico

  1. L'Audiometrista deve rispettare i principi morali e legali della Società in cui opera. Qualora si ravveda contrasto tra le norme deontologiche e quelle dell'ente, pubblico o privato, per cui presta la propria opera, deve chiedere l'intervento dell'Associazione, onde siano salvaguardati i diritti propri e dei cittadini;

  2. l'Audiometrista è tenuto al rispetto e alla tutela della dignità e del decoro della professione, evitando di:

    1. esercitare atti e competenze professionali che non sono di pertinenza del profilo;

    2. subire condizionamenti professionali che ledano la propria autonomia ed il benessere del paziente,

    3. favorire l'esercizio abusivo della professione,

    4. collaborare con persone od Enti che praticano procedure illegali, inadeguati o coercitive

    5. ricevere compensi derivanti da speculazione commerciale, di qualsiasi natura e provenienza, che attengano al proprio ruolo ed ambito professionale; sono ammessi contributi economici diretti o indiretti finalizzati alla ricerca scientifica e a corsi di aggiornamento professionale;

    6. trasferire o indurre al trasferimento pazienti tra diverse strutture a scopo di lucro,

TITOLO IV

NORME D'ATTUAZIONE

Art. 17

L'osservanza delle norme contenute nel presente Codice di Deontologia è compito di tutti gli Audiometristi, ed è sottoposta a vigilanza da parte dell' Associazione Professionale nei termini consentiti dalla normativa vigente.

TITOLO V

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 18

Visto il D.P.R. n. 221 del 5 aprile 1950, le sanzioni disciplinari previste sono.

  1. l'avvertimento, che comporta diffida a non ricadere nella mancanza commessa;

  2. la censura, che comporta dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;

  3. la sospensione temporanea dall'esercizio della professione per un tempo definito da uno a sei mesi.

Contro di esse può essere presentato appello nei termini previsti dalla normativa di legge, mediante ricorso al Consiglio Direttivo dell’Associazione.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE

Art. 19

Ogni socio è tenuto a ricevere copia del presente Codice Deontologico Professionale

Art. 20

E prevista la possibilità di revisione di tutte o di una parte delle norme sopra elencate in adeguamento a specifiche esigenze professionali, più in generale a quelle sociali, nonché alla normativa vigente.

Art. 21

Tale compito è di pertinenza del Consiglio Direttivo, che potrà incaricare una o più persone esperte o istituire una commissione temporanea

 


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