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DECRETO LEGGE 14 SETTEMBRE 1994, n. 667
Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo
profilo professionale del tecnico audiometrista.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate
disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con
proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi
profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico,
tecnico e della riabilitazione;
ritenuto di individuare con singoli provvedimenti
le figure professionali;
ritenuto di individuare la figura del tecnico
audiometrista; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità,
espresso nella seduta del 22 aprile 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso
nella adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la nota in data 13 settembre 1994 con cui
lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, al Presidente del
Consiglio dei Ministri;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. E' individuata la figura professionale del tecnico audiometrista
con il seguente profilo: il tecnico audiometrista è l'operatore
sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante,
svolge la propria attività nella prevenzione, valutazione e riabilitazione
delle patologie del sistema uditivo e vestibolare, nel rispetto
delle attribuzioni e delle competenze diagnostico-terapeutiche del
medico.
2. L'attività dell'audiometrista è volta all'esecuzione
di tutte le prove non invasive, psico-acustiche ed
elettrofisiologiche di valutazione e di misura del sistema uditivo
e vestibolare ed alla riabilitazione dell'handicap conseguente a
patologia dell'apparato uditivo e vestibolare.
3. Il tecnico audiometrista :
-
opera, su prescrizione del medico, mediante
atti professionali che implicano la piena
responsabilità e la conseguente autonomia;
-
collabora con altre figure professionali
ai programmi di prevenzione e di riabilitazione delle sordità
utilizzando tecniche e metodologie strumentali e protesiche.
4. Il tecnico audiometrista svolge la sua attività
professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime
di dipendenza o libero-professionale.
Art. 2.
1. Il diploma universitario di tecnico audiometrista,
conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio
della professione.
Art. 3.
1. Con decreto del Ministero della sanità di
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti
in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma
universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa
attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 settembre 1994.
Il Ministro: Costa
Visto, il Guardasigilli: Biondi
Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 310
NOTE
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica Italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 6, comma 3, del D. Legs..
30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dal D. Lgs.. 7
dicembre 1993, n. 517, è il seguente: "A norma dell'art. 1,
lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione
del personale sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre
strutture dei Servizio sanitario nazionale e istituzioni private
accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle
strutture sono disciplinati con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità
individuata con proprio decreto le figure professionali da
formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico
è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990,
n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro
della sanità".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n.400/1988
(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto
ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie
di competenza del ministro o di autorità sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma
restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della
legge. I regolamenti ministeriali e interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del
Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4
dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati
previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed
alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 2
- Per il testo del comma 3 dell'art. 6 del D.
Lgs.. n. 502/1992 si veda in nota alle premesse.
* n. 400/1988 "Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
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CODICE DEONTOLOGICO DELL’AUDIOMETRISTA
Approvato dall' Associazione Italiana Tecnici Audiometristi
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Definizione
Il presente Codice Deontologico comprende regole
e principi di comportamento professionale dell'Audiometrista, in
ogni ambito e stato giuridico in cui questi operi, allo scopo di
garantire l'erogazione di un servizio ad un ottimale livello qualitativo
a favore del cittadino, nonché di tutelarlo nei confronti di abusi
e di carenze professionali.
Art. 2 -
Gli Audiometristi, siano essi liberi professionisti
o dipendenti di Enti pubblici o privati, sono tenuti alla conoscenza
e all'osservanza del presente Codice Deontologico, la cui ignoranza
non lo esime dalla responsabilità disciplinare.
TITOLO II
COMPITI E DOVERI DELL'AUDIOMETRISTA
Art. 3 - Obiettivi
Le finalità dell’ Audiometrista sono mirate al
perseguimento della salute, della prevenzione, della diagnosi, della
cura e della riabilitazione della persona e della collettività,
nel rispetto delle competenze del proprio profilo professionale.
Art. 4 - Oggetto
-
L'intervento dell'Audiometrista è rivolto
alla persona che ne avanza la richiesta in modo autonomo o per
tramite di chi ne tutela legalmente i diritti, senza discriminazioni
di età, sesso, di condizione socio-economica, di nazionalità,
di razza, di religione, di ideologia.
-
L'intervento dell'Audiometrista può essere
rivolto, oltre che alla persona, anche agli Enti o alle Istituzioni
che ne richiedano la consulenza.
Art. 5 - Aggiornamento professionale
L'Audiometrista ha l'obbligo dell'aggiornamento
e formazione professionale permanente al fine di mantenere la propria
competenza professionale a livelli ottimali mediante idoneo aggiornamento
nel campo della ricerca scientifica audiologica ed interdisciplinare,
nonché professionale in risposta alle esigenze sociali.
Art. 6 - Ambiti professionali
Gli ambiti professionali dell'Audiometrista sono
espletati secondo le competenze previste dal Profilo Professionale
(D.M. n. 667 14 settembre 1994) e nella e nella ricerca scientifica.
Art. 7 - Atti Professionali
L'esercizio della professione si realizza secondo
un rapporto di dipendenza, in ambito pubblico o privato, oppure
di tipo libero-professionale. La presa in carico del paziente avviene,
in piena autonomia, in base alle competenze dell'Audiometrista,
in conformità agli Atti Professionali peculiari dell'Audiometrista.
TITOLO III
RAPPORTI PROFESSIONALI
Art. 8 Abilitazione all'esercizio della professione
L'Audiometrista esercita l'attività professionale
dopo il conseguimento del titolo di studio universitario, abilitante
all'esercizio della professione.
Art. 9 - Segreto professionale
L'Audiometrista deve rispettare e mantenere il
segreto e la riservatezza in merito ad ogni notizia riguardante
le persone a cui il trattamento è rivolto. La deroga alla trasmissione
di tali notizie è limitato alla comunicazione indispensabile a soggetti
coinvolti professionalmente ed a loro volta tenuti all'obbligo del
segreto professionale e alla presentazione di lavori scientifici,
senza che sia possibile l'identificazione del paziente a cui si
riferiscono.
Art. 10 - Consenso informato
L'Audiometrista non può espletare alcun atto
professionale senza un esplicito consenso del paziente o dei suoi
legali rappresentanti. Tale consenso deve essere conseguente ad
una dettagliata informazione sull'atto professionale in oggetto.
Informazione adeguata alle capacità di comprensione del paziente,
accompagnata ad ogni elemento utile a determinare la consapevolezza
del trattamento da effettuare. Allorché si tratta di minore, il
consenso deve essere espresso dal rappresentante legale. La forma
scritta è indicata nei casi di maggiore complessità, deve comprendere
un'adeguata informazione con un rispetto dei tempi necessari al
paziente per comprendere gli elementi che formano oggetto del consenso.
L'Audiometrista deve accertarsi della persistenza del consenso durante
lo svolgimento del trattamento ed attivare ogni supplemento d'informazione,
se richiesto dal paziente, ponendo attenzione a non condurre alcun
trattamento in difetto di adesione al proseguimento del trattamento
o in presenza di esplicito rifiuto.
Art. 11 - Rapporti con il paziente
-
L'Audiometrista deve impostare il rapporto
con il paziente su una base di reciproca fiducia e rispetto;
-
il paziente ha diritto di conoscere l'entità
dell'eventuale onere economico a suo carico e le sedi in cui
esso sarà condotto;
-
l'onorario previsto per le prestazioni dell’
Audiometrista che si svolgono in regime libero-professionale
deve essere adeguato all'impegno professionale; l’ Audiometrista
può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua
opera, purché tale comportamento non costituisca un illecito;
-
l'Audiometrista è tenuto a prestare il miglior
trattamento possibile alla persona, nell'ambito della propria
competenza professionale, e se necessario collaborare anche
ad eventuali consulti di verifica del trattamento svolto con
altri professionisti;
-
l'Audiometrista deve limitare o interrompere
la prestazione o il trattamento qualora non risulti sussistere
il consenso della persona in cura o l'efficacia terapeutica;
dovrà, in tale caso, rivalutare le linee di condotta e riottenere
il consenso dal paziente.
Art. 12 - Rapporti con l'Associazione professionale
-
L’ Audiometrista, iscritto all’Associazione,
è tenuto a prestare la massima collaborazione e disponibilità
nei rapporti con l'Associazione stessa.
-
Il socio che cambia residenza o cessa la
professione e tenuto a comunicarlo tempestivamente all'Associazione
Professionale.
-
L'Audiometrista è tenuto a riferire all'Associazione
le ipotesi di esercizio abusivo della professione di cui venga
a conoscenza
-
l'Audiometrista ha obbligo di riferire all'Associazione
ogni grave inosservanza dei principi etici rappresentati nel
presente Codice di Deontologia da parte di colleghi di cui possa
venire a conoscenza.
Art. 13 -Rapporti con i colleghi
-
Il rapporto tra colleghi deve ispirarsi ai
principi di reciproco rispetto e della considerazione della
rispettiva attività professionale, il contrasto di opinioni
non deve violare i principi di civile dibattito;
-
l'Audiometrista non deve con giudizi o atteggiamenti
personali censurare o screditare un collega;
-
se un paziente esprime la propria intenzione
di cambiare Audiometrista, il titolare del trattamento in atto
dovrà agevolare il passaggio delle informazioni utili al nuovo
professionista, salvo parere contrario del paziente stesso,
astenendosi da atteggiamenti di rivalsa o di non collaborazione.
Art. 14 - Rapporti con altri professionisti
I rapporti con altri professionisti sono impostati
sul rispetto reciproco, sulla correttezza di comportamento professionale,
in ogni caso nel rispetto del diritto del paziente alla discrezione
e al segreto.
Art. 15 - Rapporti con altre istituzioni
-
I contatti professionali tra l'Audiometrista
ed altri Servizi o Enti pubblici o privati sono regolati dai
rispettivi contratti e regolamenti e nel rispetto delle norme
di leggi vigenti;
-
l’ Audiometrista è e resta comunque responsabile
dei propri atti e non deve subire condizionamenti nella sua
autonomia professionale;
-
l’Audiometrista può non accettare limiti
di tempo e di modo nei propri atti professionali nel caso lo
reputi negativo ai fini dell’efficacia della prestazione;
-
Non può accettare remunerazioni in contrasto
con le vigenti norme legislative
-
Ogni forma di comparaggio è vietata.
Art. 16 - Rapporti con il pubblico
-
L'Audiometrista deve rispettare i principi
morali e legali della Società in cui opera. Qualora si ravveda
contrasto tra le norme deontologiche e quelle dell'ente, pubblico
o privato, per cui presta la propria opera, deve chiedere l'intervento
dell'Associazione, onde siano salvaguardati i diritti propri
e dei cittadini;
-
l'Audiometrista è tenuto al rispetto e alla
tutela della dignità e del decoro della professione, evitando
di:
-
esercitare atti e competenze professionali
che non sono di pertinenza del profilo;
-
subire condizionamenti professionali
che ledano la propria autonomia ed il benessere del paziente,
-
favorire l'esercizio abusivo della professione,
-
collaborare con persone od Enti che praticano
procedure illegali, inadeguati o coercitive
-
ricevere compensi derivanti da speculazione
commerciale, di qualsiasi natura e provenienza, che attengano
al proprio ruolo ed ambito professionale; sono ammessi contributi
economici diretti o indiretti finalizzati alla ricerca scientifica
e a corsi di aggiornamento professionale;
-
trasferire o indurre al trasferimento
pazienti tra diverse strutture a scopo di lucro,
TITOLO IV
NORME D'ATTUAZIONE
Art. 17
L'osservanza delle norme contenute nel presente
Codice di Deontologia è compito di tutti gli Audiometristi, ed è
sottoposta a vigilanza da parte dell' Associazione Professionale
nei termini consentiti dalla normativa vigente.
TITOLO V
SANZIONI DISCIPLINARI
Art. 18
Visto il D.P.R. n. 221 del 5 aprile 1950, le
sanzioni disciplinari previste sono.
-
l'avvertimento, che comporta diffida a non
ricadere nella mancanza commessa;
-
la censura, che comporta dichiarazione di
biasimo per la mancanza commessa;
-
la sospensione temporanea dall'esercizio
della professione per un tempo definito da uno a sei mesi.
Contro di esse può essere presentato appello
nei termini previsti dalla normativa di legge, mediante ricorso
al Consiglio Direttivo dell’Associazione.
TITOLO VI
NORME TRANSITORIE
Art. 19
Ogni socio è tenuto a ricevere copia del presente
Codice Deontologico Professionale
Art. 20
E prevista la possibilità di revisione di tutte
o di una parte delle norme sopra elencate in adeguamento a specifiche
esigenze professionali, più in generale a quelle sociali, nonché
alla normativa vigente.
Art. 21
Tale compito è di pertinenza del Consiglio Direttivo,
che potrà incaricare una o più persone esperte o istituire una commissione
temporanea
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l’apposito modulo dedicato alle consulenze on-line o chiamate i numeri
079/275898 - 328/3761612.
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